
Se stai pensando di ristrutturare casa o sei un professionista del settore edile, è fondamentale conoscere la CILA, ovvero la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata. Questa pratica edilizia è spesso necessaria per interventi di manutenzione straordinaria e può influire sull’accesso a bonus fiscali come il Superbonus 110% e il Bonus Mobili. In questo articolo, esploreremo cos’è la CILA, quando è obbligatoria, i costi associati, le sanzioni per mancata presentazione e le opportunità di detrazione fiscale.
Cos’è la CILA e quando serve
Definizione e significato
La CILA, acronimo di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, è un titolo abilitativo introdotto in Italia con il Decreto Legge n. 70/2011 (Decreto Sviluppo) con l’obiettivo di snellire l’iter burocratico in ambito edilizio, soprattutto per interventi di manutenzione straordinaria che non comportano modifiche strutturali all’immobile.
A differenza di altri titoli edilizi come la SCIA o il permesso di costruire, la CILA è considerata un procedimento amministrativo semplificato, poiché non necessita di approvazione preventiva da parte del Comune. Tuttavia, deve essere obbligatoriamente presentata prima dell’inizio dei lavori. Questa comunicazione va trasmessa allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) e deve essere asseverata da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere o geometra), il quale si assume la responsabilità professionale di dichiarare che gli interventi proposti sono conformi alla normativa urbanistica ed edilizia vigente.
Il concetto di “asseverazione” è centrale: significa che il tecnico, oltre a presentare la pratica, certifica che i lavori non interessano parti strutturali, non modificano la volumetria, non comportano cambio di destinazione d’uso e rispettano tutti i vincoli eventualmente presenti sull’immobile (storici, paesaggistici, ambientali).
La CILA rappresenta oggi una delle pratiche edilizie più utilizzate, soprattutto perché è lo strumento richiesto per moltissime ristrutturazioni interne, compresa la ristrutturazione del bagno, la redistribuzione degli spazi, il rifacimento di impianti tecnologici e altri lavori comuni nell’edilizia residenziale. In alcuni casi, la CILA è anche indispensabile per accedere ai principali bonus fiscali legati all’edilizia, come il Bonus Ristrutturazione, il Bonus Mobili e il Superbonus 110% tramite la variante semplificata chiamata CILA-Superbonus.
Per questo motivo, conoscere bene cos’è la CILA e quando serve è fondamentale sia per i privati cittadini che intendono ristrutturare casa in regola, sia per i tecnici e i professionisti dell’edilizia che gestiscono pratiche autorizzative per conto dei propri clienti.
Interventi che richiedono la CILA
La CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) è obbligatoria per tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria leggera, ossia lavori che modificano alcuni aspetti dell’immobile senza alterarne le strutture portanti, la volumetria o la destinazione d’uso. Il suo scopo è quello di garantire che i lavori siano eseguiti nel rispetto delle normative edilizie e urbanistiche, pur mantenendo procedure snelle rispetto ad autorizzazioni più complesse come la SCIA o il Permesso di Costruire.
Ecco alcuni esempi pratici di interventi per cui è richiesta la presentazione della CILA:
- Ristrutturazione del bagno con rifacimento degli impianti idrici ed elettrici: quando si interviene sugli impianti, ad esempio per adeguarli alle nuove normative di sicurezza o migliorarne l’efficienza energetica, è necessaria la CILA, anche se non si toccano muri portanti o facciate.
- Modifica della distribuzione interna degli spazi: il classico esempio è lo spostamento di tramezzi, ovvero delle pareti divisorie non portanti. Questo tipo di intervento è molto comune nelle ristrutturazioni per adattare la casa alle nuove esigenze, ad esempio creando un open space o aggiungendo una stanza.
- Installazione o sostituzione di impianti tecnologici senza interventi strutturali: parliamo di impianti elettrici, idraulici, di climatizzazione, gas o anche di impianti fotovoltaici collocati su superfici piane, purché non modifichino l’aspetto esterno dell’edificio.
- Realizzazione di opere interne che non alterano la volumetria o le parti strutturali dell’edificio: ad esempio, la realizzazione di controsoffitti, pavimentazioni sopraelevate o nuovi punti luce. Anche l’installazione di infissi interni può rientrare tra questi lavori, purché non venga modificata la facciata esterna.
Inoltre, la CILA è obbligatoria per accedere a specifici bonus fiscali, tra cui il Superbonus 110%, per il quale è stata introdotta la CILA-Superbonus. Questo modello semplificato consente di avviare gli interventi di efficientamento energetico o di miglioramento sismico previsti dal Superbonus senza dover affrontare procedure più complesse come il Permesso di Costruire o la SCIA, semplificando l’iter burocratico.
Va ricordato che l’omissione della CILA in questi casi può comportare non solo sanzioni, ma anche la perdita delle agevolazioni fiscali, oltre a possibili complicazioni in caso di vendita o successione dell’immobile. Per questo motivo, affidarsi a un tecnico abilitato è fondamentale per valutare se il tipo di intervento ricade o meno tra quelli soggetti a CILA, e per redigere correttamente tutta la documentazione necessaria.
Quando non è necessaria la CILA
La CILA non è necessaria per tutti quegli interventi che rientrano nella cosiddetta edilizia libera, ovvero per quelle opere di manutenzione ordinaria che non incidono sulla struttura, sulla volumetria o sulla destinazione d’uso dell’immobile. Si tratta di lavori semplici e di routine, finalizzati alla conservazione, riparazione o rinnovo di parti non strutturali dell’edificio e degli impianti.
Tra gli esempi più comuni di interventi senza obbligo di CILA troviamo:
- Tinteggiatura delle pareti interne ed esterne, compresa la verniciatura di infissi e serramenti;
- Sostituzione di pavimentazioni interne ed esterne senza alterare quote o caratteristiche statiche dell’immobile;
- Riparazione o sostituzione di impianti esistenti, purché non vengano apportate modifiche sostanziali agli schemi di funzionamento o alla distribuzione degli stessi (ad esempio, la sostituzione di un boiler o di prese elettriche esistenti, ma non il rifacimento completo di un impianto);
- Installazione di impianti di climatizzazione a pompa di calore di potenza inferiore a 12 kW;
- Sistemazione di aree pertinenziali come giardini o cortili, senza opere murarie rilevanti.
Tuttavia, è sempre fondamentale ricordare che ogni Comune può applicare regolamenti edilizi specifici, più o meno restrittivi, in base alle caratteristiche del territorio o di singole zone (centri storici, aree vincolate, ecc.). In questi casi, ciò che normalmente rientrerebbe nell’edilizia libera potrebbe richiedere comunque una comunicazione o autorizzazione.
Per questo motivo, consultare un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra) resta la scelta più sicura: il professionista non solo potrà verificare se l’intervento rientra effettivamente nell’edilizia libera, ma saprà anche gestire eventuali adempimenti richiesti da normative locali o da particolari vincoli paesaggistici e culturali.
In caso contrario, rischieresti di incorrere in sanzioni o di vedere bloccati i lavori.
Procedura per la presentazione della CILA
Documentazione necessaria
Per la presentazione della CILA edilizia è obbligatorio affidarsi a un tecnico abilitato, come un architetto, ingegnere o geometra, che abbia la competenza per redigere la documentazione tecnica e asseverare la conformità dell’intervento. Questo garantisce che i lavori rispettino la normativa urbanistica ed edilizia vigente e tutela il committente da eventuali sanzioni o irregolarità future.
La documentazione CILA generalmente comprende:
- Relazione tecnica asseverata: è il documento principale in cui il tecnico descrive dettagliatamente l’intervento edilizio che si intende eseguire, asseverando che i lavori sono conformi alle norme urbanistiche, edilizie, antisismiche, igienico-sanitarie e di efficienza energetica. L’asseverazione è una vera e propria assunzione di responsabilità da parte del tecnico.
- Elaborati grafici del progetto: comprendono planimetrie, prospetti, sezioni e qualsiasi altro disegno tecnico utile a rappresentare l’intervento. Devono evidenziare lo stato attuale dell’immobile e il progetto post-intervento, mostrando chiaramente le modifiche previste (ad esempio la nuova distribuzione degli spazi interni).
- Dichiarazione del committente: il proprietario o l’avente diritto sull’immobile deve sottoscrivere una dichiarazione con cui autorizza formalmente la presentazione della pratica CILA e accetta la responsabilità della realizzazione dei lavori, rispettando le normative vigenti.
- Dati identificativi dell’impresa esecutrice: è obbligatorio indicare l’impresa che eseguirà materialmente i lavori, inclusi i dati fiscali e l’iscrizione alla Camera di Commercio. Questo serve a garantire la tracciabilità dei soggetti coinvolti e la loro abilitazione a svolgere le opere.
- Attestazioni specifiche (se richieste): in alcuni Comuni, possono essere richiesti ulteriori documenti, come l’attestazione di conformità degli impianti, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell’impresa o l’attestato di prestazione energetica (APE), qualora previsto.
Una volta raccolta e compilata correttamente la documentazione, questa viene trasmessa telematicamente tramite il portale dedicato allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune competente. Ogni amministrazione ha un proprio regolamento operativo e può prevedere modelli specifici da utilizzare, pertanto il tecnico dovrà adeguarsi alle procedure locali.
Importante: la presentazione della CILA consente l’inizio immediato dei lavori (il cosiddetto “silenzio-assenso” non è applicabile, poiché l’attività è autorizzata tramite semplice comunicazione), ma è essenziale che tutta la documentazione sia completa e corretta, per evitare eventuali sanzioni o sospensioni.
Tempi e costi
Uno dei grandi vantaggi della CILA edilizia è proprio la tempistica ridotta: una volta presentata la comunicazione al Comune, i lavori possono iniziare immediatamente, senza dover attendere permessi o silenzi-assenso. Questo permette di ottimizzare i tempi e avviare l’intervento senza inutili attese burocratiche.
Ma quanto costa realmente presentare una CILA? I costi si compongono di due voci principali:
- Onorario del tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra) che si occupa della redazione della relazione tecnica asseverata, degli elaborati grafici e della presentazione presso il Comune.
- In media, l’onorario per una CILA semplice può variare tra i 300 e i 1.000 euro, a seconda della complessità dell’intervento e delle tariffe praticate dal professionista.
- Per interventi più articolati (es. ristrutturazioni complete, con modifiche distributive complesse), il costo può superare anche i 1.500 euro.
- Diritti di segreteria comunali, ovvero i costi dovuti al Comune per l’istruttoria della pratica.
- Anche questi variano da Comune a Comune, ma in genere si attestano tra i 50 e i 250 euro, a seconda del regolamento locale e della tipologia di intervento.
In alcuni casi, il Comune può richiedere ulteriori diritti di urbanizzazione o contributi integrativi, soprattutto se l’intervento prevede l’uso di suolo pubblico o opere accessorie. Tuttavia, nella maggior parte degli interventi di manutenzione straordinaria leggera, queste voci non sono previste.
Quanto tempo ci vuole per predisporre la CILA?
- La predisposizione della documentazione da parte del tecnico richiede in media da 3 a 10 giorni lavorativi, in base alla complessità del progetto e alla velocità nel reperire eventuali documenti richiesti (visure catastali, planimetrie esistenti, ecc.).
- Una volta pronta, la presentazione al Comune è immediata e consente di avviare i lavori senza ulteriori attese.
È importante ricordare che, pur essendo una procedura semplificata, la CILA prevede responsabilità importanti per il tecnico asseverante, motivo per cui è sempre bene affidarsi a professionisti competenti, in grado di gestire ogni aspetto normativo e burocratico.
CILA tardiva e in sanatoria
Se i lavori sono iniziati senza la presentazione della CILA, è possibile regolarizzare la situazione attraverso la CILA tardiva o la CILA in sanatoria
- CILA tardiva: presentata durante l’esecuzione dei lavori non ancora conclusi.
- CILA in sanatoria: presentata dopo la conclusione dei lavori.
In entrambi i casi, è prevista una sanzione pecuniaria, generalmente pari a 1.000 euro, ridotta a 333 euro se la comunicazione avviene spontaneamente durante l’esecuzione dei lavori.
Bonus fiscali e CILA
Superbonus 110% e CILA-Superbonus
Per accedere al Superbonus 110%, è necessaria la presentazione della CILA-Superbonus, un modello semplificato introdotto per facilitare l’accesso all’agevolazione. La mancata presentazione della CILA-Superbonus può comportare la decadenza del beneficio fiscale.
Bonus Mobili
Il Bonus Mobili consente una detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Per usufruire del bonus, è necessario che l’intervento di ristrutturazione sia iniziato prima dell’acquisto dei beni e che sia stata presentata la CILA.
Detrazione ristrutturazione senza CILA
In alcuni casi, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali anche in assenza della CILA, purché l’intervento rientri nell’edilizia libera e siano rispettate le altre condizioni previste dalla normativa.
Manutenzione straordinaria senza CILA: è possibile?
In linea generale, la manutenzione straordinaria richiede la presentazione della CILA, ma esistono alcune eccezioni. La normativa prevede che non sia necessaria la CILA per quegli interventi che, pur rientrando nella definizione di manutenzione straordinaria, non incidono sulle parti strutturali dell’edificio, non comportano cambi di destinazione d’uso e non modificano la volumetria dell’immobile. Ad esempio, rifare l’impianto elettrico, sostituire i sanitari o ridistribuire gli spazi interni senza toccare muri portanti può essere considerato manutenzione straordinaria eseguibile senza obbligo di CILA. Tuttavia, per evitare errori e sanzioni, è sempre consigliato rivolgersi a un tecnico abilitato che valuti con precisione la tipologia di intervento. Ricorda che l’assenza della CILA, laddove obbligatoria, può comportare sanzioni fino a 1.000 euro e difficoltà future nella compravendita dell’immobile o nell’accesso ai bonus fiscali.
La CILA non è solo una formalità burocratica, ma uno strumento fondamentale per lavorare nel rispetto delle normative e tutelarsi in caso di controlli o problemi futuri. Che tu sia un privato cittadino alle prese con una ristrutturazione o un tecnico del settore edile, conoscere la CILA edilizia e tutte le sue implicazioni può davvero fare la differenza in termini di risparmio, regolarità e accesso ai bonus fiscali.
In un panorama normativo in costante evoluzione, è facile avere dubbi su quando serve la CILA, come richiederla, o se puoi rientrare in agevolazioni come il bonus mobili senza CILA o la ristrutturazione bagno senza CILA nel 2025. Per questo motivo è sempre consigliato affidarsi a esperti del settore.
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Fonti: